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Ordinanza — n. 6129/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6129/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6129/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA LUIGI nato a PALERMO il 17/01/1953 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 15/06/2021 nei confronti di GEBBIA Luigi in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 56 e 494, 640 e 494 cod. pen. Il ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. I giudici di merito, a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, hanno infatti concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., circostanze ritenute equivalenti alla contestata aggravante (vedi pag. 3 della sentenza appello) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 2, 81 comma 2, 56 e 494, 640 e 494 cod. pen. Il ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. I giudici di merito, a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, hanno infatti concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., circostanze ritenute equivalenti alla contestata aggravante (vedi pag. 3 della sentenza appello) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

Parole chiave

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usurpazione d'identità falsità ideologica in documenti truffa aggravata falsificazione di monete credibilità dell'identità abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
I giudici di merito, a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, hanno infatti concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., circostanze ritenute equivalenti alla contestata aggravante (vedi pag.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEBBIA LUIGI nato a PALERMO il 17/01/1953 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 28/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 15/06/2021 nei confronti di GEBBIA Luigi in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 comma 2, 56 e 494, 640 e 494 cod. pen. Il ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. I giudici di merito, a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, hanno infatti concesso le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., circostanze ritenute equivalenti alla contestata aggravante (vedi pag. 3 della sentenza appello) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis