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Ordinanza — n. 6127/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated robbery and theft convictions for lack of specific penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Chiappara and Spina inadmissible, upholding their convictions for aggravated robbery and theft. The lower courts had already rejected the arguments regarding the appropriateness of the sentence, noting the defendants' specific criminal history and the severity of their actions against vulnerable victims. The court ruled that the appeals merely requested a new evaluation of the penalty without addressing the lower courts' logical reasoning, which is prohibited under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 516 cod. proc. pen.; The appeal must specifically challenge the logical reasoning of the lower court's sentencing determination; a request for a new evaluation of the penalty's appropriateness is inadmissible if the lower court's decision was not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal procedure law inadmissible appeal sentencing appropriateness aggravated robbery criminal history procedural defect costs of proceedings commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 516 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 516 cod.
art. 516 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 516 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che miri, come nel caso di specie, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi
Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIAPPARA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/07/1986 SPINA EDUARDO nato a NAPOLI il 27/11/1973 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Innerese, pronunciata il 11/02/2021, che aveva condannato CHIAPPARA Giuseppe e SPINA Eduardo per i reati di rapina aggravata e furto aggravato. I ricorsi, che possono esser trattati congiuntamente in quanto del tutto sovrapponibili, sono meramente reiterativi di censure, inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'estrema gravità delle condotte poste in essere in danno di soggetti fragili e i precedenti specifici a carico dei ricorrenti (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che miri, come nel caso di specie, ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in