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Ordinanza — n. 6126/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reproduced arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Lisciandrelli's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the territorial courts without providing valid refutation. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing violations of specific criminal code articles and lack of motivation. The court ruled that since the lower courts correctly weighed the severity of the crime and the defendant's criminal history, the appeal was procedurally barred under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the territorial courts without valid refutation is inadmissible in proceedings for admissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic mitigating circumstances criminal procedure admissibility lower court review risarcimento alle vittime di reati altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
279549 - 02); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
279549 - 02); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISCIANDRELLI GIOVANNI nato a PALERMO il 07/10/1989 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 10/02/2021 nei confronti di LISCIANDRELLI Giovanni in ordine ai reati di cui agli artt. 61, n. 2, 112, n. 1, 582, 585, 576, e 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e 4 L. 110/1974. L'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato desunta dall'entità del danno cagionato alle persone offese e della capacità a delinquere della ricorrente desunta dai precedenti penali (pag. 2 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i