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Ordinanza — n. 6125/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive, upholding conviction for attempted receiving of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being repetitive and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for a lesser charge of buying goods of doubtful origin, but the court found the evidence of illegal provenience and the defendant's failure to justify possession sufficient for attempted receiving. Consequently, the appellate judgment was upheld without re-examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal contesting the qualification of a crime as attempted receiving is inadmissible if it merely reiterates arguments without critically engaging with the lower court's well-founded assessment of the defendant's subjective intent and the nature of the goods.

Parole chiave

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attempted receiving repetitive appeal subjective intent illegal provenience inadmissible appeal dolo eventuale spending money verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 14/07/2020, nei confronti di FORTUNATO Veronica in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod.
Art. 712, cod. pen.
L'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 712 cod. pen
L'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj
270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO VERONICA nato a PALERMO il 11/05/1985 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 14/07/2020, nei confronti di FORTUNATO Veronica in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito poiché reiterativo ed aspecifico, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale.

I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).

La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato, delle modalità di acquisto del telefono cellulare che risultavano indicative della provenienza illecita del bene e del fatto che l'imputata non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pagg. da 4 a 6 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello).

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de