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Ordinanza — n. 6122/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against recidivism conviction for manifestly unfounded violation of Article 99 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6122/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's decision was a double conformity with the first-instance judgment. The appellant argued for a violation of Article 99 of the Penal Code regarding the increase in penalty for recidivism, but the court found the grounds manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant must bear the costs and a fine when the inadmissibility stems from their own fault.

Parole chiave

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recidivism penalty increase Article 99 Penal Code inadmissible appeal double conformity procedural costs state treasury fine manifestly unfounded grounds recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva è manifestamente infondato.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 09/12/2019 nei confronti di PREDIERI Omar in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI OMAR nato a CARPI il 08/03/1966 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 09/12/2019 nei confronti di PREDIERI Omar in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva è manifestamente infondato. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

La Corte territoriale, in considerazione della genericità del motivo di appello, ha correttamente fatto richiamo alla motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto la sussistenza della contestata recidiva in considerazione della pericolosità ingravescente del ricorrente desumibile dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali e dalla pervicacia a delinquere manifestata dal PREDIERI (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza oggetto di ricorso). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da a 24 gennaio 2023 e) Il Consig re4stenso