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Ordinanza — n. 6116/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming wrong charge for stealing bike parts as merely reproducible of lower court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court incorrectly charged the defendant with theft rather than a lesser offense. The appellant argued the legal qualification was wrong, but the court found this argument merely reproduced issues already fully examined and dismissed by the appellate court. Consequently, the decision upholding the conviction for recycling stolen goods was confirmed without further review.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts as a more serious crime is inadmissible if it merely reproduces issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification of facts recycling stolen goods theft vs recycling crime Court of Cassation review rifiuti non recuperabili rifiuti metallici altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.
art. 648-bis cod. pen
art. 648 cod. pen
(in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIA PIERO nato a TRIGGIANO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 20/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 18/04/2019, concesse le attenuanti generiche, ha determinato la pena nei confronti di ZACCARIA Piero in anni due e mesi 8 di reclusione ed euro 3,500 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. L'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.), non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di operazioni operate sul motociclo al fine di rendere irriconoscibile il mezzo di provenienza furtiva (abrasione dei caratteri originali del telaio, punzonamento difforme dei caratteri originali sul propulsore, sostituzione della carta di circolazione con punzonatura conforme a quella effettuata dalla Motorizzazione), condotte ritenute idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio e la responsabilità del ricorrente (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

La Corte di appello ha, quindi, correttamente ritenuto che tali condotte dirette ad occultare la provenienza furtiva del bene sono state compiute quando il motociclo era già nella disponibilità del ricorrente, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,