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Ordinanza — n. 6115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLO ROBERTO nato a GENOVA il 30/06/1975 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 24/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 19/03/2021 nei confronti di PASSARELLO Roberto in ordine al reato di cui all'art.640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640, cod. pen. e l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640, cod. pen. e l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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truffa in materia di credito usurpazione d'identità abbandono del procedimento per truffa traffico dei pagamenti abuso di carte-chèques fornitore di servizi di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLO ROBERTO nato a GENOVA il 30/06/1975 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 24/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 19/03/2021 nei confronti di PASSARELLO Roberto in ordine al reato di cui all'art.640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640, cod. pen. e l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazioneY, sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (il quale era l'intestatario dell'utenza indicata nell'annuncio pubblicato sul sito internet subito.it attraverso la quale ha concordato con la persona offesa il pagamento della vettura posta in vendita, e titolare della carta PostePay su cui sono state versate le somme dalla vittima della condotta truffaldina), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così