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Ordinanza — n. 6113/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Boutarta Jaouad inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant merely asserted general defects in the lower court's reasoning without providing critical arguments linking these flaws to the factual or legal basis of the original judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory threshold for admissibility, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity and fail to explicitly articulate and argue the critical flaws regarding the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds Criminal Procedure Code general arguments procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione ed il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del danneggiamento contestato, siccome previsto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal d.l.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
273551 -01: «In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art.
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 23/10/2020 nei confronti di BOUTARTA Jaouad in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione ed il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTARTA JAOUAD nato il 28/12/1985 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 23/10/2020 nei confronti di BOUTARTA Jaouad in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione ed il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del :27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del danneggiamento contestato, siccome previsto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Si richiamano in proposito i principi già espressi da questa Corte nel caso di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, estensibili alla fattispecie in esame (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 -01: «In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela»). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consigliere tstensor