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Ordinanza — n. 6110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for prescription defense as procedural bar prevents post-judgment prescription argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prescription defense could not be raised after the appellate judgment was issued. The appellant argued for a declaration of prescription regarding the crime of receiving stolen goods, but the court noted the maximum prescription period expired after the appellate decision. Consequently, the procedural relationship required to raise this defense was never validly established, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The defense of prescription is inadmissible if the prescription period expires after the judgment, as the procedural relationship necessary to raise the defense is precluded.

Parole chiave

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prescription defense inadmissible appeal procedural bar receiving stolen goods post-judgment prescription termine di revisione restituzione del termine scaduto prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 160 c.p.p.
art. 648 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo in questione non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REXHAY OLIVAR nato il 13/04/1986 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 9 ottobre 2018, che aveva condannato REXHAY Olivar alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 20,00 di multa per il reato di ricettazione. L'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato; i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo in questione non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01).

Deve essere, quindi, evidenziato che, tenuto conto della data di commissione del reato (21 ottobre 2012), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 21 ottobre 2022 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 18 maggio 2022. La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data