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Ordinanza — n. 6109/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for public insult, citing insufficient grounds for non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Polidori inadmissible regarding his conviction for public insult under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances or a cause of non-prosecution under Article 131-bis. The court rejected these claims, stating the territorial court adequately assessed the gravity of the conduct and that the non-prosecution claim was not admissible given the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 1, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for public insult is inadmissible if the lower court properly evaluated the lack of mitigating circumstances and the claim of non-prosecution is legally unfounded or procedurally improper.

Parole chiave

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public insult conviction mitigating circumstances cause of non-prosecution inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 1, cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di POLIDORI Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di POLIDORI Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
La doglianza con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è proponibile in considerazione della ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di POLIDORI Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La doglianza con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIDORI FRANCESCO nato a BIELLA il 06/11/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 30/10/2018 nei confronti di POLIDORI Francesco in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento brdine al mancato riconoscimento)dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell'imputata come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto e della gravità della condotta in esame (pag. 3 della sentenza impugnata);

La doglianza con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è proponibile in considerazione della ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Con re E/ ensore Il P