Cassation court dismisses appeal for fraud as it merely repeats lower court's already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of challenge merely reproduced arguments already fully examined and rejected by the territorial courts. The appellant argued that the fraud elements were missing, but the appellate court had already established that the defendant's conduct misled the meat shop owners based on uncontradicted evidence. The supreme court ruled that such repetitive complaints lack merit in the final instance, leading to the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal in the final instance is inadmissible if its sole ground is the mere reproduction of arguments already exhaustively examined and rejected by the lower courts, as it fails to present new elements or manifest illogicality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISON FABRIZIO nato a VENEZIA il 25/08/1969 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 09/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Udine in data 18/10/2019 nei confronti di BISON FABRIZIO in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 640 cod. pen. e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che la condotta fraudolenta posta in essere dal BISON ha indotto in errore i proprietari della macelleria «Beltrame», motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente realmente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Cons*g";92-Teesrtenso___re _ Il Presiden