Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/09/2020 nei confronti di DAVID Aldo in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Il ricorso ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 641 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massinnata). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa mancata prova della solvibilità insolvenza allegazioni inverosimili opposizione al precetto esecutivo reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 641 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/09/2020 nei confronti di DAVID Aldo in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/09/2020 nei confronti di DAVID Aldo in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Il ricorso ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massinnata). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Con511érestensore Il Pre