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Ordinanza — n. 6102/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6102/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO MARCO nato a VARALLO il 02/07/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 09/10/2020 nei confronti di BASSO Marco in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 530 e 546, cod. proc. pen. e l'art. 640 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 530 e 546, cod. proc. pen. e l'art. 640 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa usurpazione d'identità traffico dei pagamenti reato economico fornitore di servizi di pagamento licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 09/10/2020 nei confronti di BASSO Marco in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO MARCO nato a VARALLO il 02/07/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 09/10/2020 nei confronti di BASSO Marco in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. L'unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 530 e 546, cod. proc. pen. e l'art. 640 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (il quale era l'intestatario del numero di telefono indicato nell'annuncio di vendita on line ed il titolare della carta PostePay sulla quale sono state versate le somme dalle persone offese), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 27 gennaio 2023 Il Consigl#IEsensor