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Ordinanza — n. 6101/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, ruling necessity defense invalid for voluntarily caused danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6101/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the necessity defense. The appellant argued he committed fraud due to usurious debt pressure, confusing motive with subjective intent. The court ruled that necessity is incompatible with dangers voluntarily created by the actor, such as negotiating usurious loans.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The defense of necessity is incompatible with situations of danger voluntarily caused by the subject, such as entering into usurious loan agreements.

Parole chiave

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state of necessity fraud subjective element usurious debt voluntary danger inadmissible appeal criminal procedure code motive versus intent truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
Il ricorrente, affermando di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore di non esser in grado di onorare un debito usurario, confonde l'elemento soggettivo del delitto di truffa con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod.
Art. 640 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 54 cod. pen
Il ricorrente, affermando di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore di non esser in grado di onorare un debito usurario, confonde l'elemento soggettivo del delitto di truffa con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANIRATO MASSIMO nato a VERCELLI il 18/01/1969 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 01/10/2020 nei confronti di ZANIRATO Massimo in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 43, 54 e 640 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa ed al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale ed è al contempo manifestamente infondato.

Il ricorrente, affermando di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore di non esser in grado di onorare un debito usurario, confonde l'elemento soggettivo del delitto di truffa con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 cod. pen. trattandosi di pericolo di danno volontariamente cagionato dall'imputato stesso. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma priva di illogicità, hanno confutato la doglienza difensiva, dando seguito al principio di diritto secondo cui lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo quali l'aver negoziato interessi usurari nel chiedere un prestito (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Mocc:ardi, Rv. 263533 - 01) ed al contempo ritenuto, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rubricato.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in