Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for specific and unfounded legal arguments regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sabattini Yuri inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery with aggravating circumstances. The appellant argued that the specific aggravating factor of facial disguise was improperly applied and that the sentencing balance was arbitrary. The court rejected these claims, ruling that the first ground was too vague and the second lacked sufficient motivation to warrant a review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, third comma, n. 1 of the Penal Code; Art. 609 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if a complaint regarding an aggravating circumstance is aspecific or if a sentencing balance is supported by sufficient motivation without being the result of mere arbitrium or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATTINI YURI nato a CENTO il 17/01/1976 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara, in data 1 giugno 2021, nei confronti di Sabattini Yuri, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo A) e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. (capo B). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione alla all'aggravante del travisamento di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. è del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come l'aggravante de qua è da ritenersi integrata, in quanto l'aver calzato un berretto che copriva completamente la fronte fino agli occhi è stato lo strumento che, grazie alla contemporanea presenza della mascherina antivirus - che correttamente il primo giudice non ha ritenuto strumento di travisamento - di fatto ha reso più difficile il riconoscimento del rapinatore);
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge in relazione all'operato giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative a tale giudizio, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid