Cassation court dismisses appeal regarding Art. 129 procedural non-punishment grounds due to lack of necessity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by D'Eramo Brayan Antonio inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a conviction for Article 648 of the Penal Code. The appellant argued that the trial court failed to verify potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this argument infondate. The decision rests on the principle that no specific ruling on Article 129 was necessary because the appellant had already admitted liability in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal alleging a violation of law regarding the failure to verify non-punishment grounds is inadmissible when the admission of liability in the first instance renders such verification unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERAMO BRAYAN ANTONIO nato il 19/03/1993 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 17 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 19 febbraio 2021, nei confronti di D'Eramo Brayan Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verificata della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., è manifestamente infondata atteso che, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva nella specie necessaria, attesa, da un lato, l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente