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Ordinanza — n. 6096/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unopposed, upholding conviction for counterfeit goods trafficking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ren Meixiang inadmissible, confirming his conviction for trafficking in counterfeit goods. The appellant's sole ground, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding his criminal liability, was deemed merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected. Consequently, the court upheld the original judgment, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a generic challenge to the reasoning of the lower court that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments trafficking counterfeit goods criminal liability Court of Cassazione procedural costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REN MEIXIANG nato il 09/10/1955 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di Ren Meixiang, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per entrambi i delitti a lei ascritti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, dal giudice di merito, che in particolare a pagina 1 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto la colpevolezza per la ricettazione dal rinvenimento nella diponibilità della prevenuta dei prodotti contraffatti in assenza di alcun documento giustificativo del loro acquisto, nonché dalle modalità della detezione e della vendita, e sottolineato l'irrilevanza della grossolanità del falso ai fini dell'esclusione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente