Italian court dismisses appeal against conviction for illegal immigration, citing defendant's awareness of illicit origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by El Ouartati Khalid inadmissible. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for illegal entry, arguing a lack of subjective intent. The court rejected this claim, noting the defendant's clear awareness of the illicit nature and origin of his entry.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellant's claim regarding the lack of subjective intent is manifestly unfounded due to the recognized awareness of the illicit origin of the entry.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUARTATI KHALID nato il 12/08/1979 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 27 maggio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 26 ottobre 2016, nei confronti di El Ouartati Khalid, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che, l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale in merito alla ricorrenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, si appalesa come manifest-mente infondato attesa la riconosciuta consapevolezza da parte del reo dell'origine delittuosa ene, almeno in termini di rappresentazione, da parte sua iclella concreta possibilità della sua provenienza illecita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente