Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding recidivism and procedural acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely complained about the absence of acquittal under Article 129 without detailing how the lower court's reasoning was illogical or factually flawed. The court ruled that generic legal arguments fail to meet the specificity standard necessary for a valid petition for leave to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to explicitly articulate the critical flaws in the factual or legal reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/04/1959 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 06/12/2013, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo A) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di SPAGNOLI Giuseppe per il reato di ricettazione. nella misura di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Il ricorso, con cui si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa della deliberazione, si è limitata a lamentare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sul presupposto dell'invocata esclusione della ritenuta recidiva, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.
La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti della medesima indole desumibili dal casellario renda evidente la presenza di una «spiccata inclinazione a delinquere» di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un per-corso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023