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Ordinanza — n. 6091/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Doğan Georgian Andrei inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant merely complained about the absence of acquittal without detailing specific logical flaws or evidentiary gaps in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for precise argumentation necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate specific critical flaws in the factual or legal reasoning of the decision.

Parole chiave

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criminal procedure appeal lack of specific grounds defect of motivation inadmissible appeal judicial review standard azione civile sanzione penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso con cui il DOGAN lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso con cui il DOGAN lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOGAN GEORGIAN ANDREI nato il 30/11/1997 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 21/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 05/10/2020 nei confronti di DOGAN Georgian Andrei, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Il ricorso con cui il DOGAN lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a lamentare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consi Este