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Ordinanza — n. 6089/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6089/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/07/1941 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2 dicembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 1 luglio 2013, nei confronti di Manco Antonio, confermava la condanna per il reato di riciclaggio, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di falso materiale (artt. 476, 482 cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6089/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione clausola di coscienza responsabilità disciplinare legittimo sospetto di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/07/1941 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2 dicembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 1 luglio 2013, nei confronti di Manco Antonio, confermava la condanna per il reato di riciclaggio, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di falso materiale (artt. 476, 482 cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme