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Ordinanza — n. 6087/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery conviction for lack of new grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal merely repetitive of issues already resolved by the trial judge. The decision relied on established jurisprudence requiring only a reference to decisive elements, which the lower court provided regarding the defendant's lack of repentance and criminal propensity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the trial judge, provided the lower court made a sufficient reference to the decisive elements regarding the denial of mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery conviction upheld generic mitigating circumstances sufficient motivation requirement repetitive appeal grounds aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOMBARDA GIUSEPPE DIEGO nato a NAPOLI il 23/08/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 2 dicembre 2021, che aveva condannato Bombarda Giuseppe Diego alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflitto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza di resipiscenza dell'imputato, che non ha mai ammesso espressamente di aver commesso la rapina e sul complessivo giudizio negativo della sua personalità, stante la gravità della condotta posta in essere e la dimostrata propensione al crimine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissiblle, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden