Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing under Art. 75 D.Lgs 159/2011.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Perney inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing imposed under Article 75 of D.Lgs 159/2011. The defense failed to provide concrete arguments against the lower court's decision, offering only generic claims of excessiveness without refuting the factual or legal basis of the judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 6, comma 16 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, requiring the appellant to clearly articulate the critical points regarding the facts or law to allow the court of cassation to exercise its supervisory role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNEY ALESSANDRO nato a BARI il 08/04/1986 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 20/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 23/03/2015 nei confronti di Alessandro PERNEY in ordine al reato di cui all'art. 75 comnna 2, d.lgs n. 159/2011. I motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto generici. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., questa Corte ha stabilito che il ricorso è affetto da aspecificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del ,27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 6:16 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consigli tensore