Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed entirely generic and failed to meet statutory specificity requirements. The appellant challenged a second-instance judgment on vague grounds without identifying the specific factual elements underlying his objections, despite the lower court having thoroughly argued the case. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined as it did not allow the reviewing judge to identify the precise points of contention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are generic and fail to specify the factual elements supporting the objections, thereby preventing the court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEO GIOACCHINO nato a AGRIGENTO il 27/07/1963 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 15 aprile 2021, nei confronti di Aleo Gioacchino, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha ampiamente argomentato in ordine alla riconducibilità dei fatti nella fattispecie di truffa ed escluso la realizzazione di un mero inadempimento civilistico, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammiss bile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-o tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President