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Ordinanza — n. 6081/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing complaints at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6081/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the sentencing and lack of generic mitigating circumstances during the appeal proceedings. The appellant argued that the penalty exceeded the statutory minimum and that mitigating factors were wrongly denied, but these issues were not raised in the second instance judgment. The court ruled that such complaints cannot be introduced for the first time in cassation as they fall outside the devolutive effects of the appeal and were already adequately examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise for the first time issues not deducible in the second instance or outside the devolutive effects of the appeal, and generic mitigating circumstances denials are not subject to mandatory review by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal devolutive effects generic mitigating circumstances sentencing review second instance procedure criminalità persistente sanzioni pecuniarie usura

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria
26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria,, non massimata).
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA PAOLO nato a BAGHERIA il 08/02/1947 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Innerese in data 25/03/2021, ha escluso l'aggravante contestata al capo C) dell'imputazione e per l'effetto rideterminato la pena irrogata nei confronti di LA BIANCA Paolo per il delitto continuato di usura nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. c.tm" Il ricorso con laftuale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. conseguente all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

La doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è stata dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Detta doglianza non può esser, peraltro, dedotta per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria,, non massimata). La doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'oggettiva gravità delle plurime condotte illecite, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile numerosi precedenti penali e la mancanza di positivi elementi di giudizio.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favare della Cassa delle ammende.