Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentencing exceeding statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing was actually at the statutory minimum, contrary to the appellant's claim. The appellant argued the judgment lacked proper motivation for imposing a penalty above the minimum, but the court found this assertion factually incorrect based on the record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolous nature of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal is inadmissible when the alleged lack of motivation regarding a sentence exceeding the statutory minimum is manifestly unfounded because the sentence was actually imposed at the minimum level.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 28/08/1971 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 03/05/2019 nei confronti di ZUCCARELLO Francesco Paolo in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che a differenza di quanto erroneamente affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno determinato la pena irrogata in misura pari al minimo edittale previsto dall'art. 648, comma primo, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Consigi re'Estensore Il Preside