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Ordinanza — n. 6077/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence and legal violations regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence based on claims of unreliable victim testimony and improper legal application regarding recidivism. The court rejected these arguments, stating that re-evaluating evidence and factual reconstruction is outside the scope of a legality review and that the lower court correctly applied statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or factual circumstances; appeals must identify specific legal errors, and statutory provisions on recidivism and mitigating circumstances must be strictly applied.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility scope of legality review re-evaluation of evidence statutory recidivism mitigating circumstances factual reconstruction court costs and fines minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 cod. pen.
159/2011, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE ACHRAF nato a ISEO il 10/10/1991 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 15 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato Amine Achraf alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, comma 1 e 80, comma 1, lett.

g) d.P.R. 309/1990; 61 nn. 2 e 5, 628, primo comma, cod. pen. e 71 d.lgs. 159/2011; 61 nn. 2 e 5, 56, 629, primo e secondo comma, in relazione all'ad- 628, terzo comma n. 3-bis cod. pen., 71 d.lgs. 159/2011, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito a pagina 9, ove la Corte territoriale ha evidenziato come gli episodi di minaccia siano stati descritti in modo circostanziato dalla persona offesa e abbiano trovato conforto anche nella deposizione della madre della vittima; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale, prospetta enunciati ermeneutici inconferenti ed è in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 202