Italian Court dismisses appeal against conviction for fraud due to lack of grounds for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Miloni Ferruccia inadmissible regarding her fraud conviction. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances due to a flaw in reasoning. The court rejected this, stating the first-instance judgment sufficiently addressed the defendant's lack of repentance and criminal history without needing to weigh every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the judgment logically explains the decision based on relevant factors like the gravity of the offense and the defendant's negative personality, even if it does not explicitly consider all arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONI FERRUCCIA nato il 10/02/1960 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 18 giugno 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 7 novembre 2019, nei confronti di Miloni Ferruccia, in relazione al reato di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per vizio di motivazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo alla gravità del fatto, all'assenza di segni di resipiscenza, nonché alla negativa personalità dell'imputata, gravata da precedenti penali specifici, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President