Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds against a procedural ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to specifically address the grounds for the lower court's procedural ruling. The appellant challenged the declaration of inadmissibility based on generic arguments regarding subjective elements and sentencing rather than the specific issue of the defendant's capacity to intend and will. Consequently, the court rejected the appeal as eccentric and unrelated to the contested decision, ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and directly confront the grounds of the contested decision; generic objections or arguments unrelated to the specific ruling render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGAROSSA SALVATORE nato a AGRIGENTO il 09/03/1971 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 11 gennaio 2021, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 16 aprile 2018, nei confronti di Gangarossa Salvatore, confermando così la condanna in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che l'intero ricorso, che del tutto genericamente contesta la dichiarazione di inammissibilità del gravame, deducendo altresì censure in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello per genericità in quanto contestava la capacità di intendere e di volere dell'imputato, mai censurata in primo grado e non ha allegato alcuna documentazione o condizione a sostegno di tale asserita incapacità Il ricorso risulta dunque aspecifico ed eccentrico rispetto al tenore del provvedimento impugnato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen