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Ordinanza — n. 6073/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for failure to declare timeliness of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6073/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Fucile inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 642 of the Penal Code. The appellant argued that the insurance company failed to declare the timeliness of the complaint, yet the appellate court had already thoroughly addressed these points and rejected them based on established facts regarding the company's awareness of the criminal investigation. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a reproduction of previously dismissed arguments without new legal grounds, warranting dismissal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds or substantive facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility timeliness of complaint declaration reproduction of previous arguments Article 642 Penal Code procedural timeliness requirements durata del diritto alla prestazione d'assicurazione truffa all'assicurazione termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 26 marzo 2021, nei confronti di Fucile Salvatore, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria della tardività di presentazione della querela da parte della compagnia assicurativa, con conseguente richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 26 marzo 2021, nei confronti di Fucile Salvatore, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria della tardività di presentazione della querela da parte della compagnia assicurativa, con conseguente richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986
(su quest'ultimo aspetto, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUCILE SALVATORE nato a MESSINA il 23/03/1941 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 26 marzo 2021, nei confronti di Fucile Salvatore, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria della tardività di presentazione della querela da parte della compagnia assicurativa, con conseguente richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni per le quali il dies a quo per la proposizione della querela non potesse individuarsi nel momento del disconoscimento del sinistro stradale di cui all'imputazione, bensì in quello successivo di piena consapevolezza, da parte della compagnia assicurativa, dell'esistenza di un'indagine penale relativa a tale sinistro;

Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine ad entrambi i profili dedotti dal ricorrente, evidenziando, da un lato come il reato in questione, alla luce della sua commissione immediatamente dopo la scarcerazione, dimostrasse una inclinazione del prevenuto al delitto e la sua assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne, e dall'altro come non vi fossero elementi positivi per la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (su quest'ultimo aspetto, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre