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Ordinanza — n. 6072/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as merit-based complaints are inadmissible in final review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the substantive evaluation of evidence and the application of penalty reduction laws. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the illogical reasoning regarding criminal responsibility, but the Court held these are matters of merit already decided by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected as it merely reproduced arguments previously dismissed, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in final review proceedings are strictly limited to violations of law; complaints regarding the substantive evaluation of evidence or the application of sentencing provisions are inadmissible as they constitute mere merit-based challenges.

Parole chiave

Generato dall'IA
final review proceedings inadmissible appeal substantive evaluation violation of law merit-based complaint procedural costs criminal responsibility perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 640 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMETRANO CARMINE nato a PALERMO il 11/11/1987 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 16/11/2021, ha condannato AMETRANO Carmina per il delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. ed, al contempo, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso che lamenta l'erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura di merito già adeguatamente vagliati e disattesi da parte dei giudici di appello.

Deve essere, inoltre, ribadito che le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione), carenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello (vedi pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2