Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special minor damage certainty in extortion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Laudicina Giampiero inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion and burglary. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, claiming the victim suffered only minor financial loss. The court rejected this, noting the second instance judge correctly applied precedent by finding the lack of certainty regarding the victim's actual financial harm if the crime were consummated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of special minor damage requires a high degree of certainty that the victim's loss would have been trivial if the crime were completed, which is absent when the perpetrator's actions could have caused grave patrimonial damage.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDICINA GIANPIERO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/04/1996 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 24 gennaio 2020, nei confronti di Laudicina Giampiero, in relazione ai reati di tentata estorsione continuata e furto in abitazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, a pagina 5 della sentenza impugnata, ha fatto buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata, escludendo l'invocata attenuante, perché l'imputato costrinse la persona offesa a farlo entrare in casa e ove non vi fosse stata la presenza del fratello avrebbe potuto cagionare un danno patrimoniale grave ; manca pertanto la certezza che, ove l'estorsione fosse stata consumata, il danno patito dalla persona offesa sarebbe stato di speciale tenuità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 genna