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Ordinanza — n. 6070/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6070/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Geraci Ferdinando inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the lower court's application of Articles 56 and 629 of the Penal Code, arguing factual errors in evidence evaluation. The court rejected these claims as mere complaints without specific procedural violations or new evidence introduced at the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 56, 629 c.p.; Appeals based solely on factual disagreements or general dissatisfaction with evidence assessment are inadmissible in cassation proceedings unless specific procedural errors or new arguments introduced at the second instance are demonstrated.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints second instance review evidence distortion procedural violations tentata estorsione grave tentazione incitamento a violare o a rescindere un contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 56 c.p.
Art. 629 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022
Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021
283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI FERDINANDO nato a PALERMO il 14/07/1965 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza con il quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 06/10/2020, ha condannato GERACI FERDINANDO in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; rilevato sul punto che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato correttamente le ragioni della completezza e coerenza del compendio probatorio a carico del prevenuto alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; la motivazione contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. rilevato, in ordine alla doglianza con la quale viene eccepito il travisamento della prova che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha affermato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità esclusivamente laddove, diversamente dal caso di specie, il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M.

Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio