Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of pertinence regarding the procedural defect of late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Strino Fortunato and Pecoraro Luigi inadmissible. The lower court had previously rejected the appeal because it was filed late, but the appellants only argued a defect in the reasoning regarding criminal responsibility. The court ruled that this argument was irrelevant to the procedural issue of the appeal's timeliness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be examined for admissibility based on the specific grounds raised; arguments concerning substantive reasoning defects do not cure a procedural defect like late filing and are therefore inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STRINO FORTUNATO nato a NAPOLI il 05/09/1958 PECORARO LUIGI nato a NAPOLI il 08/06/1960 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 3 febbraio 2022, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, in data 22 settembre 2020, nei confronti di Strino Fortunato e Pecoraro Luigi, perché tardivamente presentato, confermando così la condanna in relazione al reato di tentata truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti, non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivamente proposto, risultando dunque eccentrico aspecifico e non pertinente; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente