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Ordinanza — n. 6068/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to identify elements of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6068/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and failed to specify the legal errors or factual elements underlying the grievances. The appellant, De Martino Antonio, challenged the appellate court's confirmation of fraud convictions but did not point to particular aspects of the decision requiring correction. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory requirement for specific grounds, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must specify the grounds of complaint and identify the elements supporting them; a generic complaint without specific elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement generic complaint rejection cassation procedural rules failure to identify elements motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 16 febbraio 2021, nei confronti di De Martino Antonio, confermava la condanna per due episodi di truffa, uno consumato e l'altro tentato, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice a seguito della riduzione per la scelta del rito abbreviato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President