Criminal appeal dismissed for generic grounds violating the requirement to specify grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. The appellant argued against the finding of gross counterfeiting, but the appellate court's detailed reasoning on seized products rendered the complaint vague and lacking specific elements. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory prescription requiring specific grounds, leading to dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are so generic that they do not enable the court of appeal to identify the specific points of criticism and exercise its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLI CARMINE nato a LACCO AMENO il 16/08/1983 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 21 settembre 2020, nei confronti di Vitelli Carmine, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati lui ascritti, stante la grossolanità della contraffazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 della motivazione ha ampiamente evidenziato come dall'analisi dei prodotti sequestrati non si potesse parlare di contraffazione grossolana, con la conseguente integrazione di entrambi i delitti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente