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Ordinanza — n. 6065/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against counterfeit goods conviction for lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6065/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Song Shengjie inadmissible. The appellant challenged the conviction for selling counterfeit goods, arguing legal violations and lack of technical investigation. The court rejected these claims as repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 474, Art. 648 cod. pen.; Appeals lacking specific grounds regarding legal qualification or omitted technical investigations are inadmissible when they merely repeat arguments already rejected by lower courts with sound reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal counterfeit goods inadmissible appeal repetitive arguments legal qualification technical investigation Cassazione contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui all'art. 474 cod. pen. nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 474 cod. pen
Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONG SHENG3IE nato il 18/12/1970 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 8 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 5 novembre 2020, che aveva condannato Song Shengjie alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di cui all'art. 474 cod. pen. nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamato, ha sottolineato, a pagina 3, come le differenze tra la merce contraffatta e gli originali, riscontrate dal teste Procuranti, non fossero percepibili ictu °culi da una qualsiasi persona di comune discernimento e come, pertanto, la somiglianza fosse sufficiente a ingannare la fede pubblica, integrando il delitto contestato; osservato che, a pagina 4, il giudice ha già evidenziato che proprio le fatture di acquisto dei prodotti esibite dall'imputata, non provenendo dalla casa madre produttrice o da licenziatari legittimati, dimostravano con evidenza la consapevolezza della stessa di vendere prodotti contraffatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione per omesso espletamento di una indagine tecnica decisiva e rilevante ai fini della pronuncia di assoluzione, è altresì meramente reiterativo di doglianze già oggetto dell'atto di appello e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che, sulla base dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto necessario l'espletamento di alcuna ulteriore perizia tecnica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il P