Ordinanza — n. 6064/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI SERGIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/11/1962 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 1 marzo 2021, nei confronti di Ferri Sergio, in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto dovesse logicamente dedursi dalla riconducibilità a questi delle carte su cui era stato versato l'ingiusto profitto, in assenza di una sua verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, a nulla rilevando la circostanza che le utenze telefoniche con cui erano state realizzate le truffe non fossero intestate al Ferri;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI SERGIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/11/1962 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 17 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 1 marzo 2021, nei confronti di Ferri Sergio, in relazione al reato di truffa continuata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle prove di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha difatti evidenziato come la colpevolezza del prevenuto dovesse logicamente dedursi dalla riconducibilità a questi delle carte su cui era stato versato l'ingiusto profitto, in assenza di una sua verosimile ricostruzione alternativa dei fatti, a nulla rilevando la circostanza che le utenze telefoniche con cui erano state realizzate le truffe non fossero intestate al Ferri;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente