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Ordinanza — n. 6061/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual elements in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal was deemed generic because it failed to specify the elements underlying his complaints against the appellate court's decision. Consequently, the court ruled that the appellant did not meet the statutory requirement of specificity mandated for cassation petitions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The appeal must be specific, requiring the appellant to indicate the elements constituting the grounds for complaint, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement generic grounds procedural costs motivi di cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SZARY MARCIN ADAM nato il 26/10/1983 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 30 settembre 2021, nei confronti di Szary Marcin Adam, confermava la condanna per i reati di danneggiamento e lesioni personali e lo assolveva dal reato di tentata estorsione per non aver commesso il fatto, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato, risulta del tutto generico in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente