Cassation court dismisses appeal against conviction for receipt, citing lack of reviewability and unfounded mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receipt while dismissing claims regarding evidence re-evaluation and generic mitigating circumstances. The appellant argued for a reassessment of probative sources and the recognition of leniency based on prior criminal record, but the court found these arguments outside the scope of cassation review. Consequently, the decision was rejected because the first three grounds sought a factual re-evaluation prohibited at this stage, while the fourth ground was deemed manifestly unfounded due to the absence of positive elements for mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the re-evaluation of probative sources are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review, while claims for generic mitigating circumstances are rejected if the lower court's reasoning lacks manifest illogicity and references decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI PAOLINO nato a AVELLA il 25/03/1963 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 18 giugno 2021, nei confronti dì Nappi Paolino, confermava la condanna per i tre episodi di ricettazione contestati, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati di indebito utilizzo di carta di pagamento. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per ciascuna delle ricettazioni di cui all'imputazione, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato i plurimi elementi di natura dichiarativa e documentale emersi dall'istruttoria idonei a fondare la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione, sia delle due carte di credito da questi poi utilizzate, sia dei motocicli dì provenienza delittuosa rinvenuti nel locale di cui aveva la disponibilità;
Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo ai precedenti penali gravanti sul prevenuto, peraltro anche per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, e all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il