Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6058/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal, contesting the denial of generic mitigating circumstances and the contested recidivism, was deemed entirely generic. The court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirement of Article 581, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure, as it did not identify the specific elements underlying the grievances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting them; a generic appeal lacking these elements is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity requirements generic grounds complaint elements supporting grievances Art. 581 c.p.p. motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA VAINER nato a GATTINARA il 24/03/1989 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 23 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Como, in data 24 maggio 2021, nei confronti di Cavazza Vainer, in relazione al delitto di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva contestata, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto, l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside