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Ordinanza — n. 6057/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against suspended sentence denial due to prior criminal record. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court correctly excluded the benefit based on multiple prior convictions. The decision confirms that a heavy criminal history prevents the positive prognosis required for conditional sentence suspension. The appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and fines. The ruling upholds the principle that prior offenses are decisive for denying probation. The court emphasized the strict application of the law regarding recidivism and sentencing guidelines. The final outcome maintains the original conviction without any modification or remand for further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a suspended sentence. The appellant argued for leniency, but the court found the appeal unfounded because the second instance judge logically excluded the benefit based on multiple prior criminal convictions. Consequently, the court ruled that these prior records were sufficient to negate the positive prognosis required by law, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: The court established that a history of multiple prior convictions constitutes a sufficient ground to deny the positive prognosis necessary for granting a suspended sentence, thereby rendering an appeal against such denial inadmissible.

Parole chiave

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suspended sentence denial prior criminal record positive prognosis requirement inadmissible appeal recidivism assessment Art. 164 cod. pen. procedural dismissal pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Re Glauco, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 164 cod. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Re Glauco, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 164 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RE GLAUCO nato a LATINA il 12/10/1964 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Re Glauco, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 6 della sentenza impugnata ha logicamente escluso il beneficio, richiamando i plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto,che ne precludono la concessione e che sono sufficienti a negare la prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. in termini positivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente