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Ordinanza — n. 6055/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for aggravated misappropriation, upholding lower court findings on statute of limitations and criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible, confirming their conviction for aggravated misappropriation. The defendants argued regarding the timing of the complaint and the evidence of criminal intent, but the court found these arguments unsupported by law. The court ruled that the crime was consummated only when the defendants refused to return the goods after being demanded, and that the lower court correctly balanced aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 162 c.p.: The statute of limitations for filing a complaint begins when the victim fully knows all elements constituting the crime; the crime of misappropriation is consummated upon the refusal to return goods after demand, establishing criminal liability.

Parole chiave

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aggravated misappropriation statute of limitations consummation of crime uti dominus behavior balancing of circumstances inadmissible appeals criminal liability istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 162 c.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRESTINONI PIERO nato a VARESE il 09/09/1938 PRESTINONI STEFANO CARLO nato a MILANO il 13/03/1966 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 24 novembre 2021, che aveva condannato Prestinoni Piero e Prestinoni Stefano Carlo alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di appropriazione indebita aggravata. Ritenuto che il primo comune motivo dei due ricorsi (cui ha fatto seguito memoria difensiva in data 21/12/2022), con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'esclusione della tardività della querela, già rilevata nei gradi di merito, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01), ha evidenziato come fino al momento della diffida, con cui la persona offesa ha chiesto agli imputati la restituzione delle opere d'arte e ha saputo dal loro avvocato che la merce era stata venduta, la stessa avesse sollecitato soltanto il pagamento della somma dovuta; considerato che, il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Prestinoni Piero e il quarto di quello proposto nell'interesse di Prestinoni Stefano Carlo, sovrapponibili, con cui si censura la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delicti ai fini della declaratoria di avvenuta prescrizione del reato contestato, sono altresì manifestamente infondati, avendo il giudice di appello puntualmente individuato il momento di consumazione del reato in quello della diffida, poiché è da quel momento che si può collocare il rifiuto degli imputati di restituire la merce richiesta e il loro comportamento uti dominus; ritenuto che il secondo motivo, articolato in più punti, del ricorso proposto nell'interesse di Prestinoni Piero, con il quale sostanzialmente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi nel provvedimento impugnato, mirando a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno rilevato nella vendita della merce di cui non era stato pagato il prezzo, la consapevolezza dell'imputato di comportarsi uti dominus e che il parziale adempimento dell'obbligazione, non poteva incidere sulla configurabilità del dolo, non essendo sufficiente a determinare il passaggio di proprietà dei beni; considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Prestinoni Stefano Carlo, in parte corrispondente a quello proposto per la posizione di Prestinoni Piero, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato in quanto estraneo a tutti gli atti negoziali stipulati dal padre, è privo di concreta specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale a pagina 6, ove si è sottolineato come alla luce della produzione documentale e dell'esame del teste, sia risultato con chiarezza il ruolo dell'imputato nell'individuazione dei beni e nella fissazione dei prezzi e nella trattativa per ottenere una dilazione del pagamento nonché la sua partecipazione alla riunione tra parti e avvocati; osservato che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Prestinoni Stefano Carlo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato poiché il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02) e nel caso di specie, a pagina 6, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato come la scelta del regime di equivalenza adottata dal giudice di primo grado fosse condivisibile in considerazione del comportamento degli imputati e del valore dei beni non restituiti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalla parte civile Crippa Roberto Maurizio che liquida in euro 3.591,00 oltre accessori di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Crippa Roberto Maurizio che liquida in euro 3.591,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 24 gennaio