Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling sentencing discretion is within lower court's authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Levacovich Iolanda inadmissible, rejecting her generic claim of a motivation defect regarding her sentence. The appellate court had already reduced her penalty for unjustified possession of altered keys, and the cassation court found no logical flaw in this decision. Consequently, the court affirmed that sentencing falls within the lower court's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence proportionality is a matter of judicial discretion; a cassation appeal challenging the congruity of the penalty is inadmissible unless the reasoning is illogical or the sentence is excessively high.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH IOLANDA nato a MILANO il 01/10/1990 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 9 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 7 ottobre 2021, nei confronti di Levacovich Iolanda, confermava la condanna per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che, peraltro genericamente, contesta un vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta all'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello, a pagina 3 della sentenza impugnata, anche con il richiamo alle valutazioni del primo giudice, ha argomentato circa la congruità della pena, sconfessando le deduzioni difensive riproposte in questa sede;
Considerato, in ogni caso, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres