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Ordinanza — n. 6051/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism as it contains non-justiciable merits and rehashes already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court confirmed a conviction for recidivism, noting that the sole ground of appeal criticized the photographic identification process used during preliminary investigations. The court ruled this argument was non-justiciable in cassation as it merely rehashed issues already properly examined and dismissed by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; appeals containing only merit-based criticisms or rehashing issues already decided are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal merit-based criticism photographic identification preliminary investigations Court of Cassation procedural costs carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIJAR LOPEZ LUIS ENRIQUE nato a MILANO il 18/07/1977 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 24 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 15 gennaio 2020, nei confronti di Hijar Lopez Luis Enrique, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata in ordine alle modalità di effettuazione del riconoscimento fotografico effetimbrin sede di indagini preliminari e alla sua conseguente inutilizzabilità, oltre a contenere censure di merito, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi;

Il giudice di merito ha peraltro evidenziato come dagli elementi emersi dall'istruttoria non vi fossero dubbi circa l'identificazione dell'imputato quale autore del delitto, anche prescindendo dal riconoscimento fotografico, in ragione della dichiarazione di un teste che lo conosceva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente