Sentenza — n. 6048/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIA PASQUALE nato a ROMA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 giugno 2021, che aveva condannato Coccia Pasquale alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione (capo A) e danneggiamento di un'autovettura (capo B), lo ha assolto dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il restante reato di danneggiamento. Ritenuto che in relazione al reato di danneggiamento, punito a querela di parte non essendo stata contestata né in fatto né in diritto alcuna aggravante, i querelanti, Cruciani Andrea e Daniela Cafini, in data 02/07/2018, avanti ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno dichiarato di rimettere la querela, da cui aveva avuto origine il presente procedimento, sporta nei confronti di Coccia Pasquale; considerato altresì che in data 17/07/2018, il querelato, Coccia Pasquale, avanti ai Carabinieri della Stazione di Campoverde, dichiarava di accettare la remissione della querela; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 635 c.p; Sentenza — n. 6048/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che in relazione al reato di danneggiamento, punito a querela di parte non essendo stata contestata né in fatto né in diritto alcuna aggravante, i querelanti, Cruciani Andrea e Daniela Cafini, in data 02/07/2018, avanti ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno dichiarato di rimettere la querela, da cui aveva avuto origine il presente procedimento, sporta nei confronti di Coccia Pasquale; considerato altresì che in data 17/07/2018, il querelato, Coccia Pasquale, avanti ai Carabinieri della Stazione di Campoverde, dichiarava di accettare la remissione della querela; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCCIA PASQUALE nato a ROMA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 giugno 2021, che aveva condannato Coccia Pasquale alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione (capo A) e danneggiamento di un'autovettura (capo B), lo ha assolto dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il restante reato di danneggiamento. Ritenuto che in relazione al reato di danneggiamento, punito a querela di parte non essendo stata contestata né in fatto né in diritto alcuna aggravante, i querelanti, Cruciani Andrea e Daniela Cafini, in data 02/07/2018, avanti ai Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno dichiarato di rimettere la querela, da cui aveva avuto origine il presente procedimento, sporta nei confronti di Coccia Pasquale; considerato altresì che in data 17/07/2018, il querelato, Coccia Pasquale, avanti ai Carabinieri della Stazione di Campoverde, dichiarava di accettare la remissione della querela; preso atto che la remissione di querela e la successiva accettazione determinano l'estinzione del reato, con condanna a carico dell'imputato querelato, in mancanza di diverso accordo tra le parti, delle spese processuali
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'art. 635 c.p. è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente