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Ordinanza — n. 6047/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on excessive sentence, ruling sentencing discretion is not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence as excessive, arguing a violation of law regarding the severity of the punishment. The court rejected this claim, stating that sentencing falls within the trial judge's discretion and is not reviewable unless arbitrary or illogical, provided it aligns with statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of sentence severity is a matter of judicial discretion and is not subject to cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive punishment cassation review judicial arbitrariness criminal liability gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRI PAMEL nato a SESTO SAN GIOVANNI il 29/06/1979 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 2 aprile 2021, che aveva condannato Turri Pamel alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e ricettazione, ha riqualificato il delitto di ricettazione in quello di falsità in scrittura privata, non più previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di truffa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per l'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 sulla gravità del fatto data dal valore del bene oggetto di truffa e dalle sue modalità esecutive nonché sull'entità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il President