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Ordinanza — n. 6046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding evidence and sentencing in extortion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for continued attempted extortion, arguing defects in the trial record and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as they sought a substantive re-evaluation of evidence and sentencing, which falls outside the scope of cassation review absent logical flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court may only censure the failure to admit evidence in an abbreviated trial if the lower court's reasoning contains gaps or manifest illogicalities regarding points of decisive relevance, and the appeal must be manifestly unfounded if the reasoning is sound.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility abbreviated trial evidence continued attempted extortion lack of substantive grounds mitigating circumstances denial motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher
Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINO ANTONIO nato a CASERTA il 29/11/1982 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata il 30 settembre 2020, che aveva condannato Angelino Antonio alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di tentata estorsione in continuazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una sostanziale rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01); considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e facendo corretta applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulle circostanze che escludono la necessità della perizia fonica per l'identificazione del colloquiante (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725 - 01), gli elementi che hanno consentito di risalire all'identità dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza telefonica con cui erano state fatte le telefonate a contenuto estorsivo; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla intensità del dolo e la personalità dell'imputato, che ha posto in essere i molteplici episodi criminosi a breve distanza gli uni dagli altri); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2