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Ordinanza — n. 6044/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and excessive penalty arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6044/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pandolfi Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a conviction for repeated receipt of stolen goods, arguing excessive sentencing and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground lacked specific legal reasoning and the second contradicted the statutory prohibition on general mitigation overriding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding legal grounds and facts, or if it contradicts explicit statutory provisions prohibiting the precedence of general mitigating circumstances over recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism mitigation criminal penalty Court of Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
che espressamente vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI ANTONIO nato a NAPOLI il 26/02/1993 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 6 dicembre 2018, che aveva condannato Pandolfi Antonio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è del tutto privo di concreta specificità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. che espressamente vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; osservato infine che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre