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Ordinanza — n. 6043/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism conviction due to manifestly unfounded legal violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sejdovic Elisabetta inadmissible, upholding her conviction for complicity in receiving stolen goods. The lower court found her guilty based on evidence including a tampered ignition switch and an attempted flight during a police check. The Supreme Court rejected the claim of legal error, ruling that the circumstances clearly demonstrated her knowledge of the illicit origin of the vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; In cases of receiving stolen goods, the agent's awareness of the illicit origin of the item may be inferred from any factual element that, according to common experience, indicates a prior illegal deprivation of the property.

Parole chiave

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complicity in receiving stolen goods inference of criminal knowledge tampered ignition switch attempted flight during control inadmissibility of appeal manifestly unfounded claim Italian criminal procedure prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13502 del 13/03/2008, Di Giorgio, Rv. 239761
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC ELISABETTA nato a MADDALONI il 28/01/1987 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 12 gennaio 2017, che aveva condannato Sejdovic Elisabetta alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione, riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma (attuale quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato l'affermazione di penale responsabilità per ricettazione alla luce delle circostanze del fatto e conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, la consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile che, in base alle regole della comune esperienza, costituisca il segno di una precedente sottrazione illecita del bene (cfr.

Sez. 2, n. 13502 del 13/03/2008, Di Giorgio, Rv. 239761 - 01); considerato che, nel caso di specie, l'imputata era stata sorpresa insieme al correo a bordo di una vettura con il blocco di accensione visibilmente manomesso e aveva tentato di fuggire all'atto del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Preside